25/05/2026 – La risalenza di un edificio a prima del 1967 deve essere provata dal privato con documenti certi, univoci e verificabili. Dichiarazioni di terzi, riferimenti generici a un rudere o affermazioni sulla presunta antichità del manufatto non bastano quando mancano dati tecnici su superficie, volume e sagoma originaria.
Con la sentenza n. 8814/2026, il TAR Lazio ha confermato un’ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate senza titoli edilizi e senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata.
La decisione chiarisce che l’onere della prova sull’edilizia ante 1967 grava sul privato e che, in presenza di vincolo, anche l’assenza del nulla osta paesaggistico può comportare l’ordine di ripristino.
Il…Continua a leggere su Edilportale.com]]>
