04/09/2026 – I risultati ottenuti nei concorsi di progettazione non possono essere automaticamente utilizzati per dimostrare di avere svolto i servizi di ingegneria e architettura richiesti come requisito di partecipazione a una gara.
La partecipazione al concorso e l’eventuale conseguimento di un premio attestano infatti un’attività progettuale, ma non equivalgono necessariamente all’esecuzione di un servizio professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale.
È il principio che emerge dalla sentenza 13747/2026 del TAR Lazio, che ha annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato per l’adeguamento sismico di un edificio scolastico perché i progettisti indicati dall’impresa vincitrice non raggi…Continua a leggere su Edilportale.com]]>
