22/06/2026 – Il recupero del sottotetto a fini abitativi può essere ammesso anche senza rispettare le distanze minime vigenti al momento dell’intervento, se ricorrono le condizioni previste dalla legge dello Stato e da quella regionale applicabile. In particolare, devono restare ferme le distanze legittimamente preesistenti, non devono essere modificate la forma e la superficie del sottotetto e deve essere rispettata l’altezza massima assentita dal titolo edilizio originario.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15256 del 20 maggio 2026, intervenuta su una controversia relativa a un sottotetto trasformato in abitazione e colpito da un ordine di demolizione parziale per violazione delle distanze legali.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei proprietari, cassat…Continua a leggere su Edilportale.com]]>
